La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un soggetto condannato per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, oltre che per bancarotta impropria. L'imputato, che aveva operato come amministratore di fatto e poi come liquidatore di una società fallita, contestava la qualifica attribuitagli e la sussistenza del dolo. I giudici di legittimità hanno rilevato che i motivi di ricorso erano generici e privi dell'indicazione specifica dei vizi di legge richiesti dal codice di procedura penale. Inoltre, la Corte ha respinto le eccezioni sulla prescrizione del reato, evidenziando che il termine era stato legittimamente sospeso a causa dell'adesione del difensore a un'astensione dalle udienze. Di conseguenza, la condanna è stata confermata in via definitiva.
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