L'Agenzia delle Entrate contestava a uno studio medico l'omessa fatturazione di operazioni imponibili ai fini IVA e IRAP. Il primo grado di giudizio dava ragione al contribuente, mentre il giudice d'appello accoglieva le ragioni del Fisco. La società proponeva ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, contestando la violazione delle norme tributarie. Durante la pendenza del giudizio di legittimità, la contribuente chiedeva formalmente di applicare la definizione agevolata liti pendenti introdotta dalla Legge 130/2022 per estinguere il debito in via stragiudiziale. La Suprema Corte ha verificato i presupposti di legge: valore della causa inferiore a 50.000 euro, soccombenza parziale dell'amministrazione finanziaria e regolare notifica del ricorso entro i termini. I giudici hanno quindi disposto la sospensione del processo per consentire il pagamento ridotto e la chiusura della lite.
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