In un contenzioso relativo ad avvisi di accertamento per IRES, IRAP e IVA, la Corte di Cassazione ha affrontato il caso di una società che, durante il processo, aveva aderito a diverse forme di definizione agevolata ('rottamazione'). Poiché il perfezionamento della procedura di sanatoria, con il pagamento integrale delle somme, non era ancora stato documentato, la Corte ha disposto la sospensione del giudizio tributario. La decisione stabilisce che l'estinzione del processo può avvenire solo a seguito del completamento effettivo della definizione agevolata, rinviando la causa a nuovo ruolo in attesa di tale evento.
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