Due fratelli, condannati dal Giudice di Pace alla pena pecuniaria di 400 euro ciascuno per lesioni personali lievi ai danni di un terzo fratello, hanno proposto ricorso. Gli imputati hanno eccepito l'incompetenza per materia del giudice, sostenendo che il reato fosse aggravato dal vincolo di parentela e quindi di competenza del Tribunale, al fine di ottenere la sospensione condizionale della pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi per carenza di interesse all'impugnazione. I giudici hanno chiarito che l'impugnazione è ammessa solo se arreca un vantaggio concreto. In questo caso, lo spostamento al Tribunale avrebbe comportato una riqualificazione del fatto in un reato più grave e una potenziale pena detentiva, scenario meno favorevole rispetto alla sola multa inflitta, rendendo così insussistente l'interesse all'impugnazione.
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