Il Procuratore Generale ha impugnato una sentenza di patteggiamento, contestando la concessione della sospensione condizionale della pena a un imputato che ne aveva già beneficiato in precedenza. Secondo l'accusa, tale concessione violava i limiti di legge, configurando un'ipotesi di pena illegale. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che l'errata concessione della sospensione condizionale nel patteggiamento non rende la pena "illegale", poiché l'errore non incide sul calcolo della sanzione ma sulla sua esecuzione. Di conseguenza, il Pubblico Ministero non può ricorrere direttamente in Cassazione, ma dovrà rivolgersi al giudice dell'esecuzione per chiedere la revoca del beneficio una volta che la sentenza sarà diventata definitiva.
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