Un imputato aveva ottenuto la sospensione condizionale della pena in più sentenze. Il Pubblico Ministero ha chiesto la revoca del beneficio, sostenendo che l'imputato aveva commesso un reato precedente alla prima condanna con sospensione, e che la somma delle pene sospese superava i due anni. Il Tribunale ha respinto la richiesta, ritenendo che i giudici precedenti fossero a conoscenza dei fatti ostativi. La Cassazione ha accolto il ricorso del PM, affermando che il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione condizionale della pena illegittimamente concessa, anche se la causa ostativa era nota al giudice d'appello ma non era stata impugnata. La Corte ha annullato l'ordinanza, rinviando al Tribunale per un nuovo giudizio sulla revoca sospensione condizionale pena.
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