La Corte di Cassazione ha confermato la revoca della sospensione condizionale della pena a un individuo. L'imputato aveva sostenuto che il nuovo reato fosse stato commesso prima della condanna definitiva, ma la Corte ha chiarito che la revoca è legittima ai sensi dell'art. 168, co. 1, n. 2 c.p. quando la pena per un reato commesso anteriormente, cumulata a quella sospesa, supera i limiti di legge, anche se il giudice di merito aveva erroneamente citato un'altra norma.
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