La Corte di Cassazione ha esaminato i ricorsi di due imputati condannati per reati di droga. Il Primo Imputato lamentava la totale mancanza di motivazione da parte della Corte d'Appello sul mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, nonostante specifica richiesta difensiva. Il Secondo Imputato contestava invece l'utilizzabilità di una testimonianza, pur avendo concordato la pena in appello. La Cassazione ha accolto il ricorso del Primo Imputato, annullando la sentenza con rinvio limitatamente alla valutazione sulla sospensione condizionale della pena, poiché il giudice di merito deve sempre motivare il diniego di tale beneficio. Ha invece dichiarato inammissibile il ricorso del Secondo Imputato, poiché il concordato in appello comporta la rinuncia ai motivi di impugnazione ordinari, impedendo di contestare successivamente la validità delle prove raccolte.
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