Un legale rappresentante di un'azienda è stato condannato per frode fiscale. Aveva inserito nelle dichiarazioni fiscali fatture per operazioni inesistenti, relative agli anni d'imposta 2008, 2009 e 2010. La Corte d'Appello ha riconosciuto la prescrizione per gli anni 2008 e 2009, ma ha confermato la condanna per il 2010, rideterminando la pena a 2 anni di reclusione, con pene accessorie e confisca. Il ricorso in Cassazione del condannato è stato dichiarato inammissibile, poiché le prove della frode fiscale non erano mere presunzioni, ma fatti concreti. La Corte ha anche ritenuto inammissibile il motivo relativo alle attenuanti generiche e alla sospensione condizionale della pena. Il ricorrente dovrà pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende.
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