Un detenuto sottoposto al regime carcerario 41-bis ha proposto ricorso contro il divieto di acquistare determinati beni alimentari, tra cui lievito, vino, birra, gamberoni e zucchero a velo, tramite il servizio di sopravvitto. La misura era stata disposta dall'amministrazione penitenziaria regionale per prevenire disparità di trattamento e garantire la sicurezza interna. Il ricorrente sosteneva che la misura fosse irragionevole e discriminatoria. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che chi contesta un atto penitenziario deve dimostrare la lesione concreta di un diritto soggettivo. Poiché le contestazioni erano generiche e la circolare mirava proprio a evitare situazioni privilegiate, la Corte ha confermato il divieto e condannato il ricorrente al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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