Una società di servizi ha impugnato un avviso di addebito emesso dall'ente previdenziale per contributi omessi derivanti da una somministrazione illecita di manodopera. L'ente contestava l'utilizzo irregolare di soci lavoratori di cooperative. I giudici di merito hanno confermato la pretesa contributiva applicando d'ufficio il CCNL Commercio-Terziario, ritenuto più aderente all'attività effettiva rispetto a quello originariamente indicato dall'ente. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società, confermando che il giudice dell'opposizione ha il potere-dovere di accertare l'inquadramento corretto indipendentemente dalle domande delle parti. Questo perché l'obbligazione contributiva è imposta dalla legge e sottratta alla disponibilità dei privati. La decisione ribadisce che la somministrazione illecita di manodopera comporta il ricalcolo degli oneri sulla base della realtà operativa aziendale.
Continua »