La Cassazione ha confermato la condanna di un amministratore per dichiarazione fraudolenta. L'imputato aveva utilizzato fatture per operazioni solo soggettivamente inesistenti, sostenendo che i costi, essendo reali, fossero deducibili ai fini delle imposte dirette. La Corte ha stabilito un principio chiaro: il reato sussiste anche in caso di inesistenza solo soggettiva. L'uso di fatture emesse da un soggetto diverso da quello che ha eseguito la prestazione, per mascherare una somministrazione illecita di manodopera, rende i costi indeducibili sia per l'IVA sia per le imposte dirette. Di conseguenza, è stata confermata anche la confisca del profitto del reato, calcolato come l'intero ammontare delle imposte evase.
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