L'Azienda ha impugnato la cartella esattoriale dell'INAIL per premi e sanzioni legati a una presunta somministrazione illecita di manodopera. Dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, il difensore ha chiesto l'annullamento del giudizio. La Corte di Cassazione ha chiarito che la cancellazione non estingue i debiti, che si trasferiscono ai soci. Tuttavia, l'Azienda ha presentato istanza di definizione agevolata dei debiti contributivi ai sensi del Decreto Legge 193/2016, rinunciando formalmente al ricorso. Di conseguenza, la Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del processo per rinuncia, compensando le spese tra le parti.
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