Una lavoratrice, formalmente dipendente di una cooperativa ma operante presso un'azienda sanitaria, ha ottenuto il risarcimento del danno per l'accertamento di un appalto non genuino. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'azienda sanitaria, confermando che per la genuinità di un appalto, anche se "leggero" o ad alta intensità di manodopera, è indispensabile che l'appaltatore disponga di un'autonoma organizzazione e si assuma il rischio d'impresa, elementi che la corte di merito aveva ritenuto mancanti nel caso di specie.
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