Il Condannato chiedeva la revisione della sentenza di condanna definitiva per intestazione fittizia di quote societarie. Egli sosteneva che vi fosse un contrasto insanabile con l'assoluzione del fratello, coimputato per lo stesso fatto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la revisione della sentenza è ammessa solo in caso di oggettiva incompatibilità tra i fatti storici accertati, e non per una diversa valutazione giuridica degli stessi. Nel caso specifico, entrambi i giudici avevano accertato la presenza di un socio occulto legato alla criminalità organizzata; tuttavia, un tribunale ha ritenuto che tale condotta integrasse il reato, mentre l'altro ha escluso il dolo di elusione. Trattandosi di un mero contrasto di interpretazione giuridica e non di fatti, la richiesta di revisione è stata dichiarata inammissibile.
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