Una società informatica ha ricevuto un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2004, basato su fatture per operazioni ritenute soggettivamente inesistenti. L'Amministrazione Finanziaria ha applicato il raddoppio dei termini di accertamento, giustificato dalla presenza di un'ipotesi di reato tributario. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8042/2025, ha parzialmente accolto il ricorso della società. Ha confermato la validità dell'accertamento per IRES e IVA, ma lo ha annullato per quanto riguarda l'IRAP. La Corte ha stabilito che il raddoppio dei termini non è applicabile all'IRAP, poiché per tale imposta non sono previste sanzioni penali che possano giustificare l'estensione del periodo di accertamento.
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