L'Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di accertamento nei confronti di una contribuente, socia al 95% di una s.r.l., presumendo la distribuzione di utili non contabilizzati. La contribuente ha impugnato l'atto contestando, tra l'altro, la violazione del divieto di doppia presunzione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che per le società a ristretta base sociale è legittimo presumere l'attribuzione ai soci degli utili extracontabili. Questa presunzione si fonda sul vincolo di solidarietà e reciproco controllo tra i soci, tipico di queste realtà. Spetta quindi al contribuente fornire la prova contraria, dimostrando che gli utili non sono stati distribuiti o non sono mai esistiti. Di conseguenza, la contribuente ha perso la causa ed è stata condannata al pagamento del doppio del contributo unificato.
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