Un ente religioso ha impugnato un avviso di accertamento comunale per il mancato pagamento dell'imposta municipale su immobili adibiti a casa di riposo, scuola dell'infanzia paritaria e alloggio per le consorelle. L'istituto sosteneva che l'esenzione spettasse per la finalità sociale e per le rette inferiori ai costi di gestione, depositando autocertificazioni a sostegno della tesi. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'ente. I giudici hanno chiarito che l'esenzione IMU enti religiosi richiede la prova rigorosa dello svolgimento delle attività con modalità non commerciali. Le semplici dichiarazioni sostitutive non hanno valore di prova nel contenzioso tributario. Inoltre, per gli immobili ad uso promiscuo, l'agevolazione parziale richiede il preventivo frazionamento catastale o la formale presentazione dell'apposita dichiarazione ministeriale, adempimenti del tutto omessi nella vicenda.
Continua »