Un istituto di credito ha impugnato due avvisi di accertamento per il pagamento dell'IMU su leasing risolto emessi da un Comune per le annualità 2012 e 2013. La banca sosteneva di non dover versare il tributo perché l'utilizzatore fallito non aveva ancora riconsegnato l'immobile industriale. La società faceva valere un presunto giudicato favorevole relativo ad altra annualità. La Corte di Cassazione, pur accogliendo formalmente la revocazione per un vizio di rito, ha respinto nel merito le pretese della banca. I giudici hanno stabilito che, una volta scaduto o risolto il contratto di locazione finanziaria, il soggetto passivo dell'imposta torna a essere la società proprietaria concedente, anche se non ha ancora riottenuto il possesso materiale del bene. La banca deve quindi pagare l'intero importo dell'imposta e le spese legali.
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