L'Agenzia delle Entrate ha notificato a una commerciante al dettaglio un avviso di recupero imposte per Irpef, Irap e Iva basato sui parametri statistici. L'amministrazione ha contestato un notevole scostamento tra i ricavi dichiarati e le stime di settore. La contribuente ha impugnato l'atto contestando la mancata prova concreta e l'assenza di presupposti Irap, senza tuttavia depositare documenti a supporto delle proprie giustificazioni durante il confronto preventivo. La Corte di Cassazione ha confermato la piena legittimità dell'accertamento da studi di settore. I giudici hanno stabilito che lo scostamento statistico, unito al rifiuto del contribuente di documentare la propria reale situazione economica nel contraddittorio, rende la presunzione fiscale grave, precisa e concordante.
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