La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso presentato da un imputato condannato per tentata rapina. Il fulcro della controversia riguardava l'interpretazione delle intercettazioni telefoniche utilizzate come prova. La difesa sosteneva una lettura alternativa dei dialoghi, ma la Suprema Corte ha ribadito che l'interpretazione del linguaggio, anche se criptico o cifrato, costituisce un accertamento di fatto riservato esclusivamente al giudice di merito. Il sindacato di legittimità è limitato ai casi di manifesta illogicità o travisamento della prova, requisiti non riscontrati nel caso di specie, dove il ricorso è apparso generico e privo della necessaria specificità prescritta dal codice di procedura penale.
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