La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che contestava la propria condanna per vizio di motivazione. Il ricorrente lamentava un presunto travisamento della prova, ma la Suprema Corte ha chiarito che le doglianze miravano esclusivamente a una rivalutazione dei fatti già esaminati in appello. Tale operazione è preclusa nel **sindacato di legittimità**, poiché la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove se la motivazione originale è logica e coerente. Oltre all'inammissibilità, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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