La Corte di Cassazione ha esaminato un caso di simulazione contratto relativo a un preliminare di vendita immobiliare. La Corte ha stabilito che il mandante, all'oscuro dell'accordo simulatorio posto in essere dal suo rappresentante, deve essere considerato un "terzo". Di conseguenza, egli ha diritto di provare la simulazione con ogni mezzo, incluse le presunzioni, senza i limiti probatori previsti per le parti contraenti. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva dichiarato la simulazione del contratto sulla base di prove indiziarie.
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