L'erede della proprietaria originaria di un immobile ha impugnato tre contratti di compravendita, sostenendo la loro simulazione assoluta. Gli acquirenti promissari si sono opposti, eccependo l'esistenza di un precedente giudicato. Una precedente sentenza, infatti, aveva già accertato che la prima vendita era una simulazione soggettiva e che il vero acquirente era un terzo soggetto. La Corte d'Appello ha ritenuto che tale decisione costituisse un giudicato esterno, precludendo un nuovo esame sulla validità dei trasferimenti. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso delle eredi. La Suprema Corte ha ribadito che il giudicato esterno impedisce di ridiscutere questioni di fatto e di diritto che costituiscono la premessa logica indispensabile di una precedente sentenza definitiva tra le stesse parti. Di conseguenza, le eredi hanno perso la causa e sono state condannate al pagamento delle spese legali.
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