Un fondo di investimento olandese ha chiesto all'Italia il rimborso delle maggiori imposte pagate sui dividendi ricevuti da società italiane. L'Agenzia delle Entrate sosteneva che, per ottenere il beneficio, il fondo dovesse provare di aver effettivamente pagato le tasse su quei dividendi in Olanda. La Corte di Cassazione ha respinto questa tesi, stabilendo un principio fondamentale per il rimborso imposta dividendi esteri: è sufficiente che il reddito sia potenzialmente soggetto a tassazione ('subject to tax') nello Stato di residenza, non serve dimostrare l'effettivo pagamento. Lo scopo delle norme è evitare la doppia imposizione, non garantire un incasso fiscale all'altro Stato. Di conseguenza, il fondo ha vinto la causa e ottenuto il diritto al rimborso.
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