La Corte di Cassazione ha confermato l'acquisto per usucapione di una servitù di passaggio a favore di alcuni vicini. La proprietaria del terreno negava il diritto, basandosi anche su una vecchia lettera in cui uno dei vicini le chiedeva il permesso di realizzare un passaggio. I Giudici hanno stabilito che, per l'usucapione servitù di passaggio, è sufficiente l'esistenza di un sentiero visibile e permanente, anche se non costruito artificialmente. La lettera è stata ritenuta non decisiva, in quanto interpretabile come una richiesta di miglioramento di un passaggio già esistente e non come un'ammissione della sua assenza. La prova del possesso ventennale, fornita tramite testimoni e mappe, ha prevalso.
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