La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso riguardante una procedura di confisca allargata, stabilendo che non si applicano i termini di inefficacia previsti dal Codice Antimafia per le misure di prevenzione. La controversia nasceva dall'opposizione di alcuni familiari di un condannato contro il rigetto della revoca di un sequestro preventivo. I ricorrenti lamentavano l'omessa notifica dell'avviso di udienza ai terzi interessati e il superamento del termine di diciotto mesi per l'immissione in possesso dei beni. La Suprema Corte ha chiarito che, se il difensore è comune e già avvisato per il ricorrente principale, l'omissione verso i terzi è una mera irregolarità. Inoltre, ha confermato l'autonomia della confisca allargata, escludendo che il decorso del tempo determini l'automatica perdita di efficacia del vincolo sui beni.
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