Un Indagato, titolare di un'attività di autodemolizione, subiva il sequestro probatorio di diversi materiali, inclusi quattro carrelli elevatori, nell'ambito di indagini per ricettazione e autoriciclaggio. Il Pubblico Ministero disponeva la restituzione di tre carrelli, ma non del quarto, ritenendo non provata la proprietà e ordinandone la distruzione. L'Indagato si opponeva, ma il G.i.p. respingeva la sua richiesta. La Cassazione ha annullato l'ordinanza del G.i.p. con rinvio, poiché la motivazione sulla mancata restituzione beni sequestrati era "meramente apparente", non spiegando la diversità di trattamento tra i carrelli e non rispondendo alla questione sull'identificazione del bene.
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