Un indagato, accusato di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) per aver divulgato informazioni riservate, ha visto i suoi dispositivi informatici sottoposti a sequestro probatorio. Ha contestato l'eccessiva estensione del sequestro e la sua mancata convalida, chiedendo il dissequestro. Il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) ha rigettato la sua opposizione, confermando la necessità del sequestro per le indagini. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso dell'indagato inammissibile. Ha ribadito che il GIP, in sede di opposizione al diniego di restituzione, non può riesaminare la legittimità originaria del sequestro, ma solo la sua attuale necessità. Tale verifica spetta al Tribunale del Riesame. L'indagato è stato condannato alle spese processuali.
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