L'Amministrazione Finanziaria ha emesso un avviso di accertamento contestando l'esterovestizione societaria di una società olandese, considerata fittizia e gestita in Italia da un Amministratore di fatto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'Amministratore, confermando la sua responsabilità personale quale dominus effettivo della società. Inoltre, la Suprema Corte ha accolto il ricorso incidentale del Fisco, statuendo che la cancellazione della società dal registro delle imprese prima della notifica dell'atto impositivo ne determina l'estinzione e la perdita di capacità processuale. Di conseguenza, l'ex liquidatore non poteva impugnare l'atto in rappresentanza della società ormai estinta. La decisione impugnata è stata cassata senza rinvio limitatamente al ricorso della società, confermando la legittimità delle pretese fiscali nei confronti del reale gestore.
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