La Corte di Cassazione ha chiarito i limiti del potere decisionale del giudice nel giudizio di rinvio riguardante le misure di prevenzione. Il caso trae origine dall'impugnazione di un decreto che, pur revocando l'obbligo di soggiorno, aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revoca totale della sorveglianza speciale basata su una sopravvenuta assoluzione per furto. La Suprema Corte ha stabilito che, in caso di annullamento parziale, il giudice del rinvio non può trattare questioni nuove o estranee al perimetro fissato dalla sentenza rescindente, a meno che non vi sia un nesso di interdipendenza logica. Pertanto, la richiesta di revoca basata su fatti nuovi deve essere proposta tramite un autonomo procedimento e non all'interno del giudizio di rinvio.
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