Il ricorrente, condannato per riciclaggio, ha impugnato la decisione della Corte d'appello che ha rideterminato la quota di profitto confiscabile a suo carico in oltre quarantunomila euro. Il ricorrente sosteneva che il suo guadagno effettivo fosse di soli quattordicimila euro, basandosi esclusivamente sui bonifici ricevuti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità della ripartizione in parti uguali del profitto complessivo tra i coimputati. I giudici hanno chiarito che la confisca per equivalente deve colpire l'arricchimento effettivo di ciascun concorrente. Tuttavia, se non è possibile individuare con precisione la quota di ciascuno, è corretto dividere il profitto totale in parti uguali. Di conseguenza, il ricorrente perde il ricorso e deve pagare le spese processuali.
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