L'Imputato ha presentato istanza di rescissione del giudicato contro una condanna definitiva, lamentando la mancata notifica del provvedimento di rinvio d'ufficio dell'udienza disposto durante il periodo di emergenza sanitaria. Secondo la difesa, tale omissione avrebbe causato una nullità assoluta degli atti e la violazione del diritto di difesa. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno accertato che L'Imputato e il suo difensore erano fisicamente presenti all'udienza dibattimentale successiva, come documentato dal relativo verbale. Di conseguenza, il rimedio straordinario della rescissione del giudicato non può essere accordato a chi ha partecipato effettivamente al processo, rendendo irrilevante ogni contestazione formale sulla notifica. La Suprema Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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