Un uomo, condannato dal Tribunale di Pavia per estorsione aggravata e altri reati, ha proposto ricorso contro la sentenza di patteggiamento. La difesa contestava la sussistenza delle aggravanti dell'uso di armi e delle persone riunite, oltre alla durata quinquennale della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la sentenza di patteggiamento può essere impugnata per erronea qualificazione giuridica solo in presenza di un errore manifesto. Nel caso specifico, l'aggressione di gruppo con armi era evidente dai verbali. Inoltre, la durata della pena accessoria è stabilita direttamente dalla legge e non dal principio di equivalenza, rendendo corretta la decisione del primo giudice.
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