La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso presentato da alcuni imputati contro una sentenza di patteggiamento per un reato legato agli stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990). Gli imputati lamentavano un vizio di motivazione, ovvero la mancanza di adeguate spiegazioni nella sentenza. Tuttavia, la Suprema Corte ha ribadito che il vizio di motivazione non rientra tra i motivi tassativamente previsti per impugnare una sentenza di patteggiamento, secondo l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La sentenza di patteggiamento è considerata sufficientemente motivata con una breve descrizione del fatto e la verifica della congruità della pena. L'inammissibilità del ricorso patteggiamento comporta la condanna alle spese.
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