Un imputato, dopo aver definito la sua posizione con un patteggiamento per reati transnazionali, ha contestato la successiva confisca per equivalente dei suoi beni per un valore di 245.000 euro. La sua difesa sosteneva che la legge permette tale misura solo dopo una 'sentenza di condanna' formale, e non a seguito di un patteggiamento. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. I giudici hanno stabilito che, nel contesto della lotta alla criminalità organizzata internazionale, il termine 'condanna' deve essere interpretato in senso ampio. Pertanto, la sentenza di patteggiamento, essendo legalmente equiparata a una condanna per molti effetti, è un presupposto sufficiente per legittimare la confisca per equivalente. La misura patrimoniale è stata confermata.
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