La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile patteggiamento presentato da un imputato avverso una sentenza di applicazione della pena. La Suprema Corte ribadisce che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., l'impugnazione è consentita solo per specifiche violazioni di legge, tra cui non rientra il vizio di motivazione relativo alla mancata applicazione delle cause di proscioglimento dell'art. 129 c.p.p. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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