Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata da un cittadino straniero detenuto, a causa della mancata allegazione del documento di identità richiesto dal giudice. Il richiedente sosteneva che la sua identità fosse già certa in quanto detenuto identificato dall'ufficio matricola del carcere. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la certezza dell'identità è un requisito indispensabile per consentire le verifiche sui redditi. Se sorgono dubbi sull'identità dell'istante, in particolare se nato all'estero e identificato in carcere solo tramite impronte digitali, il giudice ha il potere-dovere di richiedere il documento d'identità. La mancata produzione del documento comporta l'inammissibilità della domanda.
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