La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per un amministratore societario accusato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. La difesa sosteneva che la contabilità fosse ricostruibile tramite un software gestionale aziendale, ma la Corte ha stabilito che la mera indicazione del software, senza la messa a disposizione dei dati in formato leggibile, non esclude il reato. Per la bancarotta documentale è sufficiente il dolo generico, ovvero la consapevolezza che una contabilità confusa impedisca la ricostruzione degli affari. Infine, la distrazione patrimoniale è stata confermata poiché l'amministratore non ha fornito prova della reale destinazione dei beni mancanti.
Continua »