Un imprenditore è stato condannato per **omesso versamento IVA**. Ha presentato ricorso in Cassazione lamentando la mancata applicazione delle scriminanti di stato di necessità e forza maggiore, oltre che l'assenza di dolo. La Corte d'Appello aveva già respinto queste tesi, evidenziando che la crisi economica era risalente e la scelta di non pagare l'IVA per proseguire l'attività era volontaria. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo le doglianze manifestamente infondate. L'inammissibilità preclude anche l'esame di una eventuale prescrizione del reato. L'imprenditore è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
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