Il Condannato ha richiesto l'applicazione dell'affidamento in prova terapeutico, una misura alternativa per tossicodipendenti. Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto la domanda perché la pena complessiva superava i quattro anni e includeva una condanna per rapina aggravata, reato considerato ostativo. Il Condannato ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che la pena per il reato ostativo fosse già stata interamente scontata grazie alla scissione del cumulo delle pene. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che, in presenza di reati ostativi nel cumulo, il limite invalicabile per accedere alla misura è di quattro anni, senza possibilità di scindere virtualmente le pene già espiate. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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