La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un soggetto che chiedeva l'applicazione della **fungibilità della pena** per periodi di detenzione precedenti alla commissione di nuovi reati associativi. Il ricorrente sosteneva che, a seguito dell'unificazione dei reati sotto il vincolo della continuazione, i periodi di carcerazione sofferti dovessero essere detratti dalla pena complessiva. La Suprema Corte ha invece chiarito che, ai sensi dell'art. 657 c.p.p., la detrazione è ammessa solo se il periodo di detenzione è successivo alla commissione del reato per cui si deve eseguire la pena. Nel caso di reati permanenti come l'associazione mafiosa, se la condotta criminosa prosegue oltre il periodo di detenzione, quest'ultimo non può essere considerato 'successivo' e quindi non è computabile.
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