La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato contro una sentenza di patteggiamento. Il ricorrente lamentava una carenza motivazionale sulla responsabilità e sulla congruità della pena. Tuttavia, la Suprema Corte ha ribadito che, a seguito della riforma del 2017, l'impugnazione del patteggiamento è limitata a casi tassativi: vizi della volontà, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errore manifesto nella qualificazione giuridica o illegalità della pena. Poiché i motivi addotti non rientravano in queste categorie, il ricorso è stato rigettato con condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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