Una società di leasing ha impugnato un avviso di accertamento relativo al recupero di IVA per operazioni inesistenti riguardanti materiale informatico. L'Agenzia delle Entrate sosteneva che l'acquisto fosse fittizio poiché la merce non era stata rinvenuta presso gli utilizzatori finali. La Corte di Cassazione ha confermato che, in caso di operazioni oggettivamente inesistenti, il diritto alla detrazione IVA è sempre escluso, anche se il cessionario è in buona fede. Tuttavia, la Suprema Corte ha accolto il ricorso limitatamente al profilo sanzionatorio, stabilendo che la buona fede del contribuente, vittima di una truffa, deve essere valutata dal giudice di merito per decidere sull'eventuale esenzione dalle sanzioni amministrative.
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