La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso patteggiamento, stabilendo che i motivi di impugnazione sono tassativi. La mancata applicazione di una sanzione sostitutiva, come la detenzione domiciliare, non rientra nel 'difetto di correlazione' tra richiesta e sentenza, motivo per cui il ricorso è stato respinto. La Corte ha ribadito che l'appello è consentito solo per le ragioni specifiche elencate nell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
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