La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza di un Tribunale che revocava la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità a un condannato. La Corte ha stabilito che, a fronte della documentazione prodotta dal condannato per dimostrare l'avvio del lavoro, il giudice dell'esecuzione non può limitarsi a constatare la mancata esecuzione, ma deve esercitare i propri poteri istruttori d'ufficio per verificare i fatti. Il condannato ha un onere di allegazione, non un onere probatorio pieno, e spetta al giudice accertare la veridicità di quanto allegato.
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