Un docente ha impugnato una sanzione disciplinare di sospensione di due giorni irrogata dal dirigente scolastico, sostenendone l'incompetenza. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo un principio fondamentale: per una sanzione disciplinare docente, la competenza a procedere non si valuta sulla base della sanzione concretamente inflitta, ma sulla base della sanzione massima prevista dalla legge per quella tipologia di infrazione. Poiché per i docenti la sospensione può arrivare fino a un mese, la competenza spetta all'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD) e non al dirigente scolastico.
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