La Guardia di Finanza ha sorpreso il conducente di un natante, autorizzato solo al trasporto di merci, mentre trasportava due turisti a pagamento a Venezia. Il Comune ha emesso una sanzione pecuniaria e ha disposto la confisca dell'imbarcazione. Il trasportatore e la cooperativa proprietaria hanno impugnato il provvedimento, sostenendo che si trattasse di un semplice trasporto misto o in difformità della licenza, e non di un servizio totalmente abusivo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità del provvedimento. I giudici hanno chiarito che il trasporto di persone e quello di merci sono attività del tutto diverse. Di conseguenza, trasportare passeggeri senza la specifica licenza configura un'assenza totale di autorizzazione, che giustifica la confisca dell'imbarcazione per tutelare l'ambiente lagunare e la sicurezza della navigazione.
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