Un automobilista, condannato per lesioni stradali colpose dopo aver investito un pedone sulle strisce, ha fatto ricorso in Cassazione. Il suo difensore ha eccepito l'omessa citazione dell'imputato in primo grado, poiché il decreto di citazione era stato notificato a un indirizzo PEC errato del legale. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, rilevando che l'errore di indirizzo ha impedito la conoscenza effettiva del processo. Trattandosi di una nullità assoluta e insanabile per omessa citazione dell'imputato, la Cassazione ha annullato senza rinvio sia la sentenza d'appello sia quella di primo grado, ordinando la trasmissione degli atti al Tribunale di Asti affinché il processo venga celebrato nuovamente da capo, garantendo il diritto di difesa.
Continua »