La Corte di Cassazione conferma la condanna per bancarotta fraudolenta di un soggetto ritenuto amministratore di fatto di una società fallita. La sentenza chiarisce che per provare tale ruolo non è necessaria una carica formale, ma l'esercizio continuativo e significativo di poteri gestori. La Corte sottolinea come la qualifica di amministratore di fatto si basi su elementi sintomatici concreti, come la gestione dei rapporti con banche e fornitori. Viene inoltre ribadito che, ai fini del dolo, è sufficiente la consapevolezza di destinare il patrimonio sociale a scopi diversi dalla garanzia per i creditori, anche senza la piena coscienza dello stato di insolvenza.
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